Fine vita, Pirro (M5s): "In nostro ddl passi ulteriori rispetto a Consulta, non indietro come Governo"
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Fine vita, Pirro (M5s): "In nostro ddl passi ulteriori rispetto a Consulta, non indietro come Governo"

Politica
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(Adnkronos) - "Il nostro disegno di legge tratta sia di suicidio assistito che di eutanasia ponendo le stesse condizioni e procedure per l'accesso. Facciamo dei passi ulteriori rispetto alla sentenza della Consulta e non passi indietro come nei ddl della maggioranza". Così all'Adnkronos la senatrice del M5s Elisa Pirro, prima

firmataria del ddl 'Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico', che ha denunciato tra l'altro oggi con i Parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato "l'estrema gravità" e la "deriva retrograda", "al di là del conflitto istituzionale che si viene a creare", del ricorso al Tar annunciato dal governo contro le delibere della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna che davano attuazione al suicidio medicalmente assistito. 

Il ddl pentastellato, d'iniziativa oltre che di Pirro anche delle colleghe a Palazzo Madama Maria Domenica Castellone e Barbara Floridia, è composto da nove articoli e vuole "colmare un vuoto normativo non più giustificabile né secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, né secondo la Corte costituzionale - si legge nel testo - Il Parlamento ha il dovere di affrontare questa problematica senza posizioni precostituite e pregiudizi, avendo ben presente che il contesto ordinamentale è mutato, soprattutto dopo che la Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 207 del 16 novembre 2018, si è pronunciata al riguardo". Il ddl prevede garanzia del servizio di suicidio medicalmente assistito e del trattamento eutanasico su tutto il territorio nazionale; inoltre l'inserimento nei Lea e la previsione dell'obiezione di coscienza.  

Tra i punti salienti, l'articolo 3 che disciplina le condizioni e i presupposti che consentono il suicidio medicalmente assistito e il trattamento eutanasico, prevedendo che "il soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere, tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale o affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili, può chiedere, in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione, di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico"; e l'articolo 5 disciplina le procedure sanitarie e amministrative, prevedendo che le procedure relative al suicidio medicalmente assistito e al trattamento eutanasico siano garantite "dal Servizio sanitario nazionale in strutture adeguatamente attrezzate o, qualora le condizioni del paziente non lo consentano, anche presso il suo domicilio". (di Roberta Lanzara) 

 

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