Taxi, Uri: "Incomprensibile eliminazione distinzione piattaforme da decreto"
Il sito "il Centro Tirreno.it" utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata a scopi pubblicitari e per rendere più agevole la navigazione, garantire la fruizione dei servizi, se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.
20
Lun, Mag

Taxi, Uri: "Incomprensibile eliminazione distinzione piattaforme da decreto"

Economia
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(Adnkronos) - "Riguardo all’ultimo testo del Decreto - se da un canto rileviamo positivamente e con soddisfazione l’accoglimento di molte delle nostre pur rilevanti e sostanziali richieste di modifica - dobbiamo evidenziare che rimane, incomprensibilmente ed immotivatamente, eliminata la distinzione tra le tre diverse tipologie di

Piattaforme Tecnologiche, correttamente, considerata e specificata nelle Slide con cui era stata presentata ed illustrata la prima stesura del Decreto". Lo afferma in una nota Loreno Bittarelli - Presidente URI, Unione Radiotaxi d’Italia, sottolineando che "in occasione del precedente incontro sul tema avevamo già provveduto a richiedere il ripristino del testo originario che prevedeva la distinzione tra: - Piattaforme Tecnologiche autoprodotte ed in comproprietà dei tassisti che le utilizzano per veicolare la propria offerta di servizio taxi verso la domanda con le forme associate previste dall’ art. 7 comma 1 lett. b) e c) della Legge 21/92; - Piattaforme Tecnologiche di Intermediazione in proprietà o gestione di Soggetti Terzi rispetto ai tassisti, titolari dell’offerta e gli utenti, titolari della domanda; - Piattaforme Tecnologiche prodotte e gestite dagli Enti Locali". 

Bittarelli ribadisce come "con le nostre Osservazioni, in data 19 marzo 2024, abbiamo provveduto puntualmente a strutturare ed argomentare, dal punto di vista fattuale e giuridico, la necessità di ritornare al testo originario del Decreto ma dobbiamo prendere atto che il ripristino non è avvenuto, senza che siano state esposte le ragioni giuridiche di tale decisione. Ci riserviamo, dunque, di attivare le conseguenti iniziative procedimentali per assumere contezza delle ragioni giuridiche che hanno determinato la modifica del testo originariamente presentato, non potendo prestare acquiescenza ad un cambiamento di portata così rilevante e sostanziale che in un testo sottoposto a procedura di consultazione non può, certamente, rimanere priva di adeguata e fondata argomentazione". 

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.