(Adnkronos) - “I ricorsi omettono completamente di confrontarsi con il significato ideologico, di comunanza d'intenti e di vitalità delle azioni poste in essere dai 'camerati' oggetto di commemorazione, che secondo i giudici di merito caratterizza il richiamato rito del 'presente', dotato di particolare forza suggestiva e
"La genericità dei ricorsi delle difese si coglie in maniera plastica - scrivono i supremi giudici - dalla mancanza di critica specifica alla ritenuta capacità di suggestione e proselitismo - sia nei confronti dell'opinione pubblica presente nelle vie cittadine, sia degli altri partecipanti alla commemorazione che non hanno preso parte alle ostentazioni compiute dagli imputati - della condotta caratterizzata dal raduno, in forma di schiera paramilitare, di numerosi militanti che hanno posto in essere il rito dell'appello, altrimenti detto del "presente", secondo la descrizione contenuta nel dizionario di politica edito dal Partito nazionale fascista nel 1940".
"Deve quindi concludersi - si legge - che, in considerazione del precetto costituzionale che, lungi dal riconoscere valore all'ideologia fascista, la osteggia e ne stigmatizza le manifestazioni, dette manifestazioni non rientrano nell'ambito di operatività della circostanza attenuante".
