Ruby ter, giudici: "Errore processuale sentire olgettine come testimoni"
Il sito "il Centro Tirreno.it" utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata a scopi pubblicitari e per rendere più agevole la navigazione, garantire la fruizione dei servizi, se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.
14
Lun, Set

Abbiamo 7432 visitatori e nessun utente online

Ruby ter, giudici: "Errore processuale sentire olgettine come testimoni"

Cronaca
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(Adnkronos) - La procura di Milano ha elencato nel processo Ruby ter, quali prove del presunto accordo corruttivo tra l'ex premier Silvio Berlusconi e le olgettine, "elementi che - in forma di indizi - erano già a disposizione dei collegi dei processi cd. Ruby 1 e Ruby 2" e ciò "dimostra" ad avviso dei giudici del tribunale "che

alternate text

 

in quei processi quegli elementi potessero e dovessero determinare all'escussione delle imputate come indagate sostanziali", rispetto alle quali non servono prove ma "sono sufficienti indizi del reato". E' uno dei passaggi con cui i giudici di Milano motivano l'assoluzione dello scorso 15 febbraio per tutti i 29 imputati.  

Le ragazze che avrebbero ricevuto soldi o altre utilità in cambio del silenzio non dovevano essere ascoltate come semplici testimoni, ma come 'assistite' e questo "avrebbe evitato un dispendio di attività processuale di fatto rivelatasi inutil(izzabil) e posto le legittime premesse per trarre le corrette conseguenze in tema di responsabilità" si legge nelle quasi 200 pagine. "Gli elementi per qualificare correttamente le odierne imputate erano negli atti a disposizione dell'autorità giudiziaria già prima che le medesime fossero chiamate a sedere sul banco dei 'testimoni'. I due tribunali li valorizzarono nelle sentenze solo al fine di privare in concreto di valore probatorio le dichiarazioni rese, anche in considerazione della ritenuta falsità delle medesime" si aggiunge.  

"Ma, all'evidenza, non si poteva certo aspettare che il soggetto asseritamente pagato per rendere dichiarazioni false rendesse queste ultime per dimostrare un'indebita interferenza con l'attività processuale di cui già c'erano indizi. Diversamente, come osservato, si finirebbe per realizzare l'obiettivo che le norme sull'incompatibilità a testimoniare intendono scongiurare: costringere taluno ad autoaccusarsi e incriminare il soggetto già impropriamente escusso come testimone per le dichiarazioni rese in una veste che non poteva legittimamente assumere", concludono i giudici. 

Author: RedWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.