Flat tax del 5% per le nuove attività: quando si applica
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Flat tax del 5% per le nuove attività: quando si applica

Economia
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(Adnkronos) - La flat tax si applica in misura ridotta a chi avvia una nuova attività. 

Le numerose modifiche che negli anni hanno ridisegnato le condizioni per l’accesso al regime forfettario non hanno intaccato le regole di tassazione che agevolano chi decide di intraprendere un’attività

imprenditoriale. 

Confermata dunque la possibilità di applicare la flat tax del 5 per cento per i primi cinque anni, ma solo nel rispetto di regole specifiche. 

Il Fisco agevola chi intende avviare una nuova attività, grazie alla possibilità di applicare quello che è anche definito come il regime fiscale per le startup. 

Per i primi cinque anni di attività, la tassazione prevista per chi applica il regime forfettario e presenta quindi tutti i requisiti d’accesso scende dal 15% al 5%. 

Nella fase di avvio di un’attività professionale, imprenditoriale o artistica le regole di tassazione si presentano quindi meno gravose, con vantaggi ulteriori rispetto a quanto già previsto in caso di accesso alla flat tax del 15%. 

Il regime forfettario per le startup è tuttavia subordinato al rispetto di specifiche condizioni e, in particolare, l’applicazione della tassa piatta con aliquota del 5% per i primi cinque anni è limitata a chi avvia un’attività considerata totalmente nuova.  

Ecco quindi che a tal fine è necessario che: 

● il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare; 

● la start up non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni; 

● se si prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite per l'accesso al regime forfettario. 

Queste quindi le tre condizioni specifiche previste, alle quali si affiancano quelle generalmente applicate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime forfettario, per il quale la soglia di ricavi o compensi è attualmente fissata a 85.000 euro. 

L’applicazione della tassazione agevolata per le nuove attività non prevede deroghe sul fronte degli ulteriori requisiti d’accesso da rispettare e sulle cause ostative all’applicazione del regime forfettario. 

Al pari della generalità delle partite IVA, l’applicazione della tassazione agevolata del 5% per i primi cinque periodi d’imposta è subordinata al rispetto del limite di ricavi o compensi di 85.000 euro per l’anno precedente a quello di riferimento. 

Si può accedere alla flat tax agevolata a patto di sostenere spese per lavoro accessorio, dipendente e per l’erogazione di compensi ai collaboratori non superiori alla soglia dei 20.000 euro annui. 

Occorre inoltre considerare le cause di esclusione previste e, in particolare l’accesso al regime forfettario è sempre precluso: 

● alle persone fisiche che applicano regimi speciali IVA o di determinazione del reddito; 

● ai non residenti (fatta eccezione di coloro che risiedono in Paesi UE o aderenti all’accordo sullo Spazio economico UE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, con reddito prodotto in Italia pari almeno al 75%); 

● a chi effettua in via esclusiva o prevalente operazioni di cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovo. 

Porte sbarrate al regime forfettario, sia ordinario che startup, ai titolari di partita IVA che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese, ovvero che controllano direttamente o indirettamente SRL o associazioni in partecipazioni, che esercitano attività riconducibili a quella svolta individualmente. 

Inoltre, non può applicare la flat tax chi esercita l’attività in via prevalente verso l’ex datore di lavoro dei due anni precedenti e verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili, così come i titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilati di importo superiore a 30.000 euro nell’anno precedente, ad eccezione dei casi di cessazione del rapporto. 

 

 

 

Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.