Rottamazione quater, scadenza seconda rata il 30 novembre: come pagare
Il sito "il Centro Tirreno.it" utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata a scopi pubblicitari e per rendere più agevole la navigazione, garantire la fruizione dei servizi, se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.
09
Gio, Mag

Rottamazione quater, scadenza seconda rata il 30 novembre: come pagare

Economia
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(Adnkronos) - Nuova scadenza per la cosiddetta rottamazione-quater. Il prossimo 30 novembre è infatti il termine previsto dalla legge per il pagamento della seconda rata della definizione agevolata delle cartelle. Il versamento deve essere effettuato utilizzando i moduli allegati alla Comunicazione delle somme dovute, anche disponibili

in copia sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, come ricorda una nota dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio. 

Per ciascuna rata la legge concede 5 giorni di tolleranza rispetto al termine di versamento previsto. Pertanto, il pagamento in scadenza il 30 novembre sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 5 dicembre 2023. I contribuenti che beneficiano della definizione agevolata delle cartelle hanno potuto scegliere di versare le somme dovute in un’unica soluzione o seguendo un piano rateale fino a un massimo di 18 rate.  

In base al calendario fissato dalla legge, dopo la prima rata del 31 ottobre scorso e la prossima di fine novembre, le restanti rate previste dal piano dei pagamenti andranno versate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata del piano, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.