Jet privati "green": il Tribunale Ue bacchetta la Commissione sulla tassonomia
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Jet privati "green": il Tribunale Ue bacchetta la Commissione sulla tassonomia

Economia
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(Adnkronos) - Anche il jet privato è 'green'. Il Tribunale dell'Ue ha dato ragione a Dassault Aviation, annullando l'esclusione della fabbricazione di aeromobili destinati all'aviazione d’affari privata o commerciale dalle attività di transizione.  

Il regolamento Ue del 2020 sulla tassonomia verde ha istituito

un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili, che armonizza a livello dell’Ue i criteri che consentono di determinare se un'attività economica è sostenibile o no dal punto di vista ambientale.  

Il regolamento fornisce agli investitori e agli altri operatori economici una visione comune delle attività in questione. Nel 2023 la Commissione ha adottato un regolamento delegato che stabilisce, in particolare, i criteri tecnici per la classificazione della fabbricazione di aeromobili. Questo regolamento delegato esclude dall’ambito delle attività che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici gli aeromobili destinati all’aviazione d’affari privata o commerciale. 

Ritenendo l’esclusione illegittima, la Dassault Aviation, gruppo francese attivo in particolare nella progettazione, fabbricazione e vendita di aerei d’affari, ha fatto ricorso al Tribunale dell’Unione Europea per chiederne l’annullamento. Con la sentenza di oggi, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla l’esclusione. 

Anzitutto i giudici di Lussemburgo stabiliscono che la Dassault Aviation ha un interesse ad agire. Infatti, l’esclusione degli aeromobili prodotti per l’aviazione d’affari privata o commerciale dall’ambito delle attività di transizione la obbliga a presentare la propria attività di produzione di aerei d’affari come un’attività non allineata alla tassonomia nelle informazioni che la società pubblica, in materia di sostenibilità.  

L’annullamento dell'esclusione, tra l'altro, potrebbe incidere sulle sue condizioni di accesso ai finanziamenti. Il Tribunale rileva poi che la Commissione ha escluso dall’ambito delle attività di transizione la produzione di aeromobili destinati all’aviazione d’affari, tenuto conto della loro impronta di Co2 per passeggero/chilometro rispetto a quella degli altri mezzi di trasporto disponibili. 

Secondo il Tribunale, la Commissione non poteva ritenere che questi altri mezzi di trasporto costituissero necessariamente alternative a basse emissioni di carbonio rispetto agli aerei d’affari, tenuto conto in particolare delle loro caratteristiche specifiche in termini di emissioni di Co2, flessibilità, rapidità e collegamenti. 

Il Tribunale dichiara inoltre che la Commissione non poteva fondare la propria valutazione sul criterio dell’impronta di Co2 per passeggero/chilometro, poiché questo criterio non è previsto dal regolamento sulla tassonomia ed è correlato all’esercizio degli aeromobili, piuttosto che alla loro fabbricazione. I giudici rilevano inoltre che la Commissione non ha preso in considerazione alcuni elementi rilevanti, in particolare la capacità di questi aeromobili di funzionare con carburanti per l’aviazione sostenibili, e che la stessa Commissione ha riconosciuto la necessità di ulteriori analisi.  

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