Dal secondo acconto alla rottamazione: le scadenze fiscali di novembre 2026
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Dal secondo acconto alla rottamazione: le scadenze fiscali di novembre 2026

Economia
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(Adnkronos) - Novembre si conferma uno dei mesi più impegnativi dell’anno sul fronte fiscale: dipendenti, pensionati, professionisti e imprese devono affrontare un calendario denso di appuntamenti. 

Lo scadenzario è incentrato quasi interamente su versamenti contributivi, adempimenti periodici, definizioni

agevolate e il rilevante secondo acconto delle imposte, che chiamerà alla cassa la generalità dei contribuenti tenuti a pagare l’IRPEF dovuta per il 2026, la cedolare secca così come ad esempio la flat tax per le partite IVA in regime forfettario. 

Nello scadenzario di novembre 2026 spiccano anche gli adempimenti IVA, dai versamenti periodici che interessano sia i mensili che i trimestrali fino ad arrivare all’invio della comunicazione delle liquidazioni periodiche del terzo trimestre dell’anno. 

 

La prima scadenza da annotare in agenda interessa i pensionati con un reddito complessivo da pensione non superiore a 18.000 euro. 

Entro il 16 novembre è possibile richiedere l’addebito del canone televisivo annuale direttamente sull'assegno pensionistico, evitando la trattenuta standard nelle fatture dell'energia elettrica. 

La domanda va inoltrata al proprio ente pensionistico: per i titolari di pensione INPS, l'istanza si trasmette online tramite il portale istituzionale, tramite Contact Center oppure avvalendosi dei servizi di patronati e intermediari. 

 

Sempre sul fronte previdenziale, il 16 novembre chiama alla cassa gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi per il versamento della terza rata dei contributi IVS fissi. 

Il reddito minimo annuo per il calcolo dei contributi 2026 è salito a 18.808 euro (rispetto ai 18.555 euro dell’anno precedente), determinando una leggera revisione al rialzo degli importi minimi annui. 

I contributi previdenziali sul minimale per gli artigiani ammontano a un totale di 4.521,36 euro annui, valore che parametrato su base mensile è pari a 376,78 euro. 

Per i commercianti, il contributo annuo sul minimale è pari a 4.611,64 euro, valore che corrisponde mensilmente a 384,31 euro. 

Resta confermato anche per i versamenti correnti l’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che garantisce uno sconto del 50% sui contributi dovuti per chi ha avviato una nuova attività ed è nei primi tre anni di esercizio. 

 

La consueta data spartiacque del mese vede impegnati sostituti d’imposta e titolari di partita IVA su più fronti: 

● IVA mensile: versamento dell'imposta a debito relativa a ottobre con modello F24 e codice tributo 6010. 

● IVA trimestrale: versamento dell'imposta per il 3° trimestre 2026 con modello F24 e codice tributo 6033. 

● Ritenute IRPEF: versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati erogati nel mese di ottobre. 

● Contributi dipendenti: saldo dei contributi INPS dovuti dai sostituti d'imposta per le retribuzioni di competenza di ottobre. 

 

In prossimità della fine del mese è fissata la scadenza tecnica riservata agli operatori intracomunitari tenuti all'obbligo mensile di invio degli elenchi Intrastat. 

Entro il 25 novembre va completata la trasmissione telematica dei modelli relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di operatori stabiliti in altri Stati UE nel corso del mese di ottobre. 

 

L’appuntamento più pesante per il gettito tributario cade a fine mese: il 30 novembre è fissato il termine per il secondo acconto di IRPEF, IRES, IRAP e relative imposte sostitutive. 

La scadenza interessa dipendenti con altri redditi, pensionati e partite IVA. 

Si ricorda che, dal punto di vista generale, l’acconto è dovuto se l’imposta dichiarata per il periodo d'imposta precedente supera la soglia di 51,65 euro (al netto di detrazioni, crediti e ritenute). 

Se l’importo complessivo è inferiore a 257,52 euro, si versa per intero in un’unica soluzione entro il 30 novembre. 

Se è pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata è già stata corrisposta in sede di saldo estivo, mentre la seconda quota va versata per intero entro fine mese. 

Attenzione alle rateizzazioni: a differenza delle imposte di giugno/luglio, il secondo acconto di novembre non può essere rateizzato e deve essere saldato in un’unica soluzione. 

 

 

Fine mese cruciale anche per chi ha aderito ai piani di definizione agevolata delle cartelle esattoriali . 

Il 30 novembre sono in scadenza la terza rata della rottamazione quinquies, la quattordicesima rata della rottamazione quater e la sesta rata della riammissione alla rottamazione quater. 

I termini della nuova e della precedente definizione agevolata delle cartelle si accavallano, ma con importanti differenze da tenere a mente. Solo la rottamazione quater mantiene la regola della tolleranza e i versamenti potranno essere effettuati quindi fino al 7 dicembre. 

La rottamazione quinquies non tollera invece ritardi. La scadenza del 30 novembre è quindi perentoria, ma si ricorda che la decadenza è prevista in caso di omesso versamento di due rate, anche se non consecutive, oltre che della prima e unica e dell’ultima quota dovuta. 

 

Il mese si chiude con due scadenze legate alla contabilità IVA e ai flussi telematici. 

Il 30 novembre è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate le LIPE del 3° trimestre, cioè il modello di Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA relativo alle operazioni effettuate a luglio, agosto e settembre. 

In aggiunta, si versa l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, dovuta per le e-fatture del 3° trimestre. 

A differenza dei precedenti due appuntamenti dell’anno, per questa scadenza non si applicano differimenti legati all'importo: sono chiamati alla cassa sia i contribuenti che hanno rinviato i primi due pagamenti, in caso di imposta dovuta inferiore a 5.000 euro, che in generale tutti coloro tenuti a pagare il bollo per il periodo da luglio a settembre. 

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