Avv. Trulli (Three Eyes Consulting): “Mediazione online, l’obbligo di firma digitale limita l’utilizzo effettivo dello strumento”
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Avv. Trulli (Three Eyes Consulting): “Mediazione online, l’obbligo di firma digitale limita l’utilizzo effettivo dello strumento”

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(Adnkronos) - Consentire ai cittadini sprovvisti della sigla elettronica di delegare il proprio legale ad apporla potrebbe essere la soluzione  

Roma, 15/05/2023 - L’avvento della pandemia ha reso necessario svolgere online quante più azioni possibile e, nella maggior parte dei casi, le novità introdotte sono

poi rimaste nell’uso quotidiano. È accaduto, per esempio, in campo giudiziario per le procedure di mediazione: lo scorso 28 febbraio è entrata in vigore la cosiddetta riforma Cartabia, che tra le altre cose disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento degli incontri di mediazione attraverso videoconferenze. “La mediazione in modalità telematica - spiega Xenia Trulli, avvocato dello studio di consulenza Three Eyes Consulting - costituisce l’innovazione legislativa del futuro per la diffusione e l’uso sempre maggiore del sistema di risoluzione alternativo delle controversie”.  

La possibilità di svolgere online questo tipo di incontri, per la verità, era già prevista prima della pandemia, ma ora (con la riforma ex D.Lgs. 149/2022 che ha introdotto il nuovo articolo 8 bis al D.Lgs. 28/2010) è stata disciplinata nel dettaglio. Tra le principali novità c’è il venir meno dell’obbligo di avere il consenso di tutte le parti per far sì che una di esse possa partecipare in modalità virtuale: “Ognuno può scegliere la modalità di partecipazione più consona alle proprie esigenze” spiega l’avvocato Trulli, che porta poi l’attenzione su una seconda novità: “Nel caso in cui uno dei partecipanti sia collegato da remoto è necessario che tutti, non solo gli avvocati e chi partecipa a distanza, dispongano della firma digitale o di una firma elettronica qualificata. Elemento, questo, che di fatto scoraggia le persone dallo scegliere lo strumento”.  

Il comma 3 dell’articolo 8, infatti, è chiaro: “A conclusione della mediazione - si legge - il mediatore forma un unico documento informatico in formato nativo digitale contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata”. Tutti i partecipanti, quindi, devono poter firmare il documento ricevuto, che essendo “nativo digitaIe” non può essere stampato e sottoscritto analogicamente.  

“Se l’intento dei relatori della norma era di agevolare il ricorso alla procedura di mediazione – sottolinea l’avvocato Trulli - con questo obbligo lo scopo diventa difficile da raggiungere. In molti casi, infatti, gli organismi di mediazione sono costretti a svolgere molte procedure in presenza con un notevole aggravio di costi e tempi sia per gli enti sia per le parti”.  

Trovare una soluzione al problema, tuttavia, potrebbe essere semplice: “Basterebbe un semplice correttivo interpretativo che attribuisca alla parte sfornita di firma digitale la possibilità di delegare il proprio legale solo ed esclusivamente a fini di sottoscrizione - aggiunge - Il mediatore, infatti, potrebbe recepire la dichiarazione della parte di non essere munita di firma digitale e certificare l’impossibilità della parte alla relativa sottoscrizione la quale solo ed esclusivamente per la firma delega il legale assistente alla procedura”. 

Contatti: https://threeeyes.it/  

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