Consulenti lavoro: nostra specializzazione qualificata, no assimilata a commercialisti
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Consulenti lavoro: nostra specializzazione qualificata, no assimilata a commercialisti

Lavoro
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(Adnkronos) - La professionalità dei consulenti del lavoro si fonda su una specializzazione qualificata e istituzionalmente presidiata, connessa alle politiche del lavoro che non coincide né può essere automaticamente assimilata a quella dei dottori commercialisti ed esperti contabili. È questo il punto fermo

ribadito dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro nelle osservazioni e proposte presentate alla Camera dei Deputati sul disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento della professione di commercialista, attualmente all’esame della commissione Giustizia.  

Nel documento si evidenzia come "l’attuale quadro normativo delinei una netta distinzione strutturale tra le due professioni, soprattutto nella materia del lavoro e della legislazione sociale. I consulenti del lavoro operano infatti all’interno di un sistema ordinamentale e di vigilanza integrato con le politiche pubbliche del lavoro, sotto la supervisione del ministero del Lavoro e in stretto raccordo con l’Ispettorato Nazionale".  

"Un assetto che si riflette nel percorso di accesso alla professione – esame di Stato specialistico, tirocinio mirato e formazione continua – e nello svolgimento di funzioni di rilievo pubblicistico, come la certificazione dei contratti di lavoro, la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro, il coinvolgimento nelle procedure della crisi d’impresa, la gestione delle politiche attive e l’asseverazione di conformità (Asse.Co.)", aggiungono i consulenti del lavoro.  

Coerentemente con questo impianto, la giurisprudenza amministrativa, sottolineano i professionisti, "ha escluso la possibilità che il praticantato per l’accesso alla professione di consulente del lavoro possa essere svolto presso studi di dottori commercialisti ed esperti contabili, proprio in ragione della diversa natura delle competenze, del percorso normativo e della funzione professionale attribuita ai consulenti del lavoro nell’ordinamento".  

Secondo i consulenti del lavoro, "ulteriore elemento distintivo è il rapporto con le strutture associative e di assistenza fiscale, che la normativa consente di organizzare, per pmi e imprese artigiane, solo tramite i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale ricorda inoltre che gli iscritti all’albo dei commercialisti possono svolgere gli adempimenti lavoristici e previdenziali previsti dall’art. 1 della legge 12/79, esclusivamente previa iscrizione all’apposita piattaforma tenuta presso l’Ispettorato nazionale del lavoro e limitatamente alla provincia in cui ha sede l’azienda assistita; a ulteriore conferma della distinzione tra le due professioni".  

"Dunque, le competenze dei consulenti del lavoro e quelle dei dottori commercialisti non sono sovrapponibili né assimilabili", concludono i consulenti del lavoro.  

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