Valle d'Aosta zona rossa, regole da lunedì 3 maggio
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Sab, Apr

Valle d'Aosta zona rossa, regole da lunedì 3 maggio

Salute e Benessere
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La Valle d'Aosta passa in zona rossa. Lo comunica il ministero della Salute, annunciando che il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. Regole e misure più rigide per la regione da lunedì 3 maggio. Premesso che le regioni

autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, queste le limitazioni previste a livello nazionale secondo quanto si legge sul sito del governo.  

Dal 7 aprile, la scuola è aperta fino alla prima media anche in zona rossa. E' la regola prevista dal penultimo decreto varato dal governo. E' assicurato in presenza lo svolgimento: 

- dei servizi educativi per l'infanzia (nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi quali spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare comunque denominati e gestiti); 

- dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia (materna); 

- dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria (elementari); 

- dell’attività scolastica e didattica del primo anno della scuola secondaria di primo grado (prima media). 

Nello stesso periodo, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (seconda e terza media) e della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Resta in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5. A chi si trova in zona rossa sono consentiti i seguenti spostamenti: 

- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; 

- dalle ore 5.00 alle 22.00, verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida. 

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. 

Chi si trova nella zona rossa deve sempre essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. 

Dalla zona rossa è sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, su tutto il territorio nazionale, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungere la seconda casa, su tutto il territorio nazionale, spostandosi dentro e verso una qualsiasi zona, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente. 

A chi si trova in zona rossa non è consentito spostarsi per andare a far visita ad amici o parenti.  

In zona rossa è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno, all’esterno e nelle adiacenze dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.). La consegna a domicilio è consentita senza restrizioni, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza restrizioni ma nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di settore, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati. 

L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali. 

NEGOZI, PARRUCCHIERI E CENTRI COMMERCIALI - Chiudono in zona rossa barbieri, parrucchieri e estetisti. Nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. 

Chiudono in zona rossa barbieri, parrucchieri e estetisti. Nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali restano aperti farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. 

Restano chiuse palestre e piscine. In zona rossa sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. 

Le "certificazioni verdi COVID-19" anche dette “green pass”, sono certificazioni che attestano la sussistenza di condizioni personali che consentono gli spostamenti sul territorio nazionale. In particolare, le certificazioni sono rilasciate per attestare una delle seguenti condizioni: 

a) aver completato la vaccinazione anti-SARS-CoV-2; 

b) essere guariti da COVID-19, con cessazione dell'isolamento; 

c) aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. 

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Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.