Tare: "Del tutto estraneo a società scommesse"
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Ven, Mar

Tare: "Del tutto estraneo a società scommesse"

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Igli Tare diffida 'Repubblica' e 'Report'. A quanto apprende l'Adnkronos, l'avvocato Davide Perrotta ha formalmente trasmesso nell’interesse del direttore sportivo della Lazio "atto di significazione e diffida avverso l’articolo pubblicato da Le Repubblica" e "atto di significazione e diffida preventiva a Report".

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Tare, in particolare, contesta l’articolo “Calcio, clan e affari. Le ombre albanesi sulla Lazio di Tare”, pubblicato oggi su “la Repubblica” dicendosi "assolutamente estraneo alla società di scommesse albanese Top Bast, rispetto alla quale -al pari di suo fratello Genti- non è titolare di alcun interesse diretto o indiretto". Nell'articolo si anticipano alcuni dei contenuti di un'inchiesta della trasmissione tv Report, in onda stasera su Rai3, nella quale si parla di un presunto controllo da parte di Tare tramite un prestanome di una società di scommesse albanese.

"Ho ricevuto mandato da Igli Tare che sottoscrive la presente per ratifica e conferimento d'incarico di contestare profili di illiceità delle affermazioni contenute nella pubblicazione in oggetto, gravemente lesiva ai danni del mio assistito - si legge nell'atto di diffida visionato dall'Adnkronos - L'articolo in oggetto colpisce illecitamente il mio assistito, integrando pubblicazione diffamatoria. Igli Tare è assolutamente estraneo alla società di scommesse albanese Top Bast, rispetto alla quale non è titolare di alcun interesse diretto o indiretto. E' semplicemente falsa la tesi sostenuta dal giornalista e da questi attribuita agli atti d'indagine, secondo la quale 'di fatto, la società è dei fratelli Genti e Igli Tare, rispettivamente console albanese in Turchia e direttore sportivo della societa sportiva Lazio'".

"Tale tesi - prosegue la diffida - è stata sostenuta dal giornalista, riportando uno stralcio di un provvedimento giudiziale, neppure definitivo, senza eseguire alcuna verifica delle prove (le fonti) allegate allo stesso provvedimento; prove che in nessuna parte danno il benché minimo riscontro della tesi gravemente diffamatoria sostenuta. Nessuno degli atti di indagine allegati al provvedimento (di cui il giornalista ha riportato il virgolettato, e che sono formalmente richiamati a supporto della falsa accusa), ha la benché minima attitudine a fornire anche soltanto un minimo indizio - figurarsi una prova - della tesi diffamatoria sostenuta".

"Anzi. E' vero il contrario: ossia che le e-mail citate dal provvedimento ad asserita riprova di tale falsa accusa, dimostrano che il signor Genti Tare, nella sua qualità di avvocato albanese (all'epoca, infatti, non era console), svolgeva la propria attività su mandato, in nome e per conto di imprenditori terzi", si legge ancora nella diffida in cui si sottolinea che "la portata diffamatoria, peraltro, è aggravata dai contenuti narrativi e, in particolare, dal titolo dell'articolo che determina esplicitamente un legame tra 'le ombre albanesi sulla Lazio di Tare' e la malavita organizzata pugliese, descritta, nel titolo, con il riferimento al concetto di 'clan'. Inoltre, la portata diffamatoria è ulteriormente aggravata dal tentativo del giornalista di legare il ruolo di Console albanese in Turchia, rivestito dal signor Genti Tare, alla operazione di acquisto del giocatore turco Muriqi, eseguita dalla SS Lazio S.p.A".

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