Il 98,74% della documentazione riguardante le controversie depositate nell’ambito dei processi tributari, tra gennaio e giugno 2021, è stata trasmessa attraverso il canale telematico e una udienza tributaria su quattro si è
La rivoluzione telematica nel processo tributario parte, nel dicembre 2015, in Umbria e Toscana. Queste le prime due regioni in cui il processo tributario telematico ha fatto il proprio debutto, in via sperimentale. Nel 2017 le nuove procedure informatiche applicate a questo tipo di processo sono approdate anche alle commissioni tributarie di tutto il resto della Penisola. Infine, a partire dal 1° luglio 2019, il cerchio si è chiuso e, in forza del decreto legge 119 del 2018, il processo tributario telematico è diventato obbligatorio per tutti gli appelli e i ricorsi presentati a partire da quella data.
Quella telematica è quindi, da due anni e mezzo, l’unica strada percorribile per un contribuente che pensi, ad esempio, di aver ricevuto una cartella di pagamento priva di fondamento e decida quindi di fare ricorso. Sono escluse dall’obbligo di avvalersi servizi telematici per la notifica e il deposito di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali, soltanto le parti che, per controversie sotto i 3.000 euro, sono in giudizio senza assistenza tecnica.
Queste, però, rappresentano una percentuale residuale. Una elaborazione di Centro studi enti locali, basata su dati del dipartimento delle Finanze, mette infatti in evidenza come soltanto l’1,26% della documentazione riguardante le controversie depositate nei due gradi di giudizio nell’arco del primo semestre 2021 sia stata depositata in formato cartaceo. A differenza di altri casi, quindi, la digitalizzazione del processo tributario era stata avviata ben prima dell’irruzione del Covid nelle nostre vite.
Infine, da poco più di un mese, grazie a una convenzione siglata da Cassazione e Mef, è stata garantita ai giudici di legittimità la visione del fascicolo processuale digitale formatosi nel giudizio presso le commissioni tributarie.
L’accordo contempla anche la trasmissione da parte della Suprema Corte della sentenza adottata nel relativo giudizio così che ne possa essere data pubblicità nel fascicolo digitale. Un altro passo verso l’interscambio tra banche dati, al fine di favorire la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali in materia tributaria.