Caso Zuncheddu, "assolto per ragionevole dubbio su sua colpevolezza"
Il sito "il Centro Tirreno.it" utilizza cookie tecnici o assimiliati e cookie di profilazione di terze parti in forma aggregata a scopi pubblicitari e per rendere più agevole la navigazione, garantire la fruizione dei servizi, se vuoi saperne di più leggi l'informativa estesa, se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.
03
Ven, Mag

Caso Zuncheddu, "assolto per ragionevole dubbio su sua colpevolezza"

Cronaca
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(Adnkronos) - Il processo di revisione "non ha condotto alla dimostrazione della certa ed indiscutibile estraneità di Beniamino Zuncheddu" alla strage di Sinnai (Cagliari) dell'8 gennaio del 1991 in cui furono uccisi tre pastori “ma

ha semplicemente fatto emergere un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza”. E’ quanto scrivono i giudici della quarta sezione della Corte di Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 26 gennaio l'ex allevatore di Burcei è stato assolto. Zuncheddu, proclamatosi sempre innocente, è tornato in libertà dopo 33 anni di carcere.  

“Zuncheddu “fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l'aggressore, nonché per aver fornito un alibi falso – si legge – tuttavia oggi va mandato assolto dai delitti a lui ascritti ai sensi del comma 2 dell'articolo 530 c.p.p. (insufficienza di prove, ndr.) e quindi non con assoluzione piena, perché all'esito dell'istruttoria residuano delle perplessità sulla sua effettiva estraneità all'eccidio, commesso verosimilmente da più di un soggetto, uno dei quali, diversamente da quanto opinato nell'istanza di revisione, non era un cecchino provetto, non riuscendo nell'intento omicidiario nemmeno dopo aver sparato due colpi a distanza ravvicinata in un luogo talmente stretto che ‘non occorreva prendere la mira’”. 

Per i giudici di Roma, “è chiaro che una volta venuta meno la prova-cardine di un teste oculare che, sopravvissuto al massacro, asserisce di avere riconosciuto almeno uno degli aggressori, di fronte alla quale, giustamente, nel corso del procedimento del 1991, non si poteva che pervenire ad una sentenza di condanna, oggi la residua scorta indiziaria non può ritenersi sufficiente per pervenire alla conferma della condanna di Zuncheddu, oltre ogni ragionevole dubbio. Non v'è però prova piena della sua innocenza – si legge nelle motivazioni - e ciò perché egli fornì un alibi fallito che poi fu sostenuto da due testi pacificamente falsi”.  

"La già esile speranza di poter pervenire ad una ricostruzione veritiera ed attendibile dello svolgimento dei fatti dopo trent'anni – sottolineano i giudici - è stata gravemente pregiudicata dalla forte attenzione mediatica riservata a questa vicenda, tale per cui sono state divulgate disinvolte ricostruzioni dei fatti arricchite da discutibili commenti, giudizi personali, congetture, valutazioni unilaterali prive del dovuto contraddittorio (e quindi lacunose e parziali) che hanno inciso sulla genuinità dei testi, che invece avrebbero forse potuto offrire qualche spiraglio di verità se fosse stato lasciato libero il campo alla memoria di ciascuno di essi, non influenzata da narrazioni preconfezionate”. 

"La sentenza dà ragione alla richiesta di revisione nella valutazione della testimonianza di Luigi Pinna: il testimone chiave, che nel 1991 veniva descritto come persona integerrima, di sani principi, che mai avrebbe mentito, in realtà viene descritto come una persona malleabile, pronto a compiacere il prossimo. Proprio ciò che abbiamo sempre sostenuto e che avevano sostenuto i difensori di Beniamino nel 1991: Luigi Pinna aveva accusato Beniamino per compiacere il poliziotto", afferma l’avvocato Mauro Trogu, difensore di Beniamino Zuncheddu. 

"Un altro aspetto importante su cui ci viene data ragione è che l’assassino non agì da solo. Da questo punto di vista risultano pienamente condivisibili sia la denuncia che io feci nel 2019, chiedendo nuove indagini per accertare tutti i responsabili, sia le indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Cagliari alla ricerca di quei soggetti. Indagini che si sono rivelate dirimenti perché è lì che sono state acquisite le intercettazioni di comunicazioni più importanti - prosegue il difensore - Un aspetto meno condivisibile è quello sulla valutazione dell’alibi. L’alibi serve a dimostrare che l’imputato fosse altrove nel momento in cui il fatto è stato commesso se vi è qualche indizio che potesse essere sul luogo del delitto in quel momento. Ma in questo caso non vi è nessun elemento di prova, nessuno straccio di indizio che Beniamino fosse nell’ovile quando sono stati commessi gli omicidi". 

"La parte più deludente della motivazione sono le conclusioni - sottolinea l'avvocato Trogu - Infatti, nonostante tutto il castello di accuse contro Beniamino sia crollato, si dice 'l’assoluzione non è piena perché non ha dimostrato la sua totale estraneità ai fatti'. Si tratta di un ragionamento che contrasta con la nostra Costituzione e con la nostra legge processuale. La Costituzione e la Corte Edu contemplano tra i diritti civili fondamentali quello della presunzione di innocenza: fino a che la mia responsabilità non è provata, io devo essere considerato innocente. È l’accusa a dover provare la mia colpevolezza, non io a dover provare la mia innocenza. Sembra di essere tornati indietro di 80 anni" conclude. 

Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red AdnkronosWebsite: http://ilcentrotirreno.it/Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.